FISCALE: Certificazione unica, possibile il doppio invio
Con la circolare 6/E del 19 febbraio 2015 l'Agenzia delle entrate ha confermato l'orientamento espresso attraverso il comunicato stampa del 12 febbraio 2015 ribadendo che - in materia di trasmissione della Certificazione Unica - per il primo anno gli operatori hanno facoltà di scegliere se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.
Inoltre, con l'interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04817 del febbraio 2015, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha ulteriormente chiarito che laddove un percipiente abbia ricevuto nell'anno di riferimento (2014) sia redditi imponibili (es. lavoro dipendente, collaborazione a progetto, collaborazione occasionale, ecc.) sia redditi esenti (es. compensi sportivi dilettantistici < 7500 euro annui) il sostituto di imposta deve procedere alla comunicazione telematica di entrambe le tipologie reddituali (sia i redditi imponibili, sia quelli esenti). Al contrario laddove il percipiente abbia ricevuto solo redditi esenti, il sostituto di imposta potrà scegliere se inviare o meno la relativa certificazione.
Si ricorda che l'esonero dall'invio delle certificazioni relative esclusivamente a redditi esenti è una facoltà dell'operatore che può senz'altro scegliere di inviarle comunque. Inoltre la stampa e consegna al percipiente della propria certificazione (anche se relativa a redditi esclusivamente esenti) è comunque obbligatoria e va assolta entro il 28 febbraio (che diviene il 2 marzo in quanto cadente in giorno festivo). Dal 2015, per i compensi erogati nel 2014 tale certificazione non può essere più effettuata su schemi liberi ma va utilizzato obbligatoriamente il modello CU che può essere prodotto per tutti i percipienti utilizzando il software gratuito dell'agenzia delle entrate (soluzione consigliata). La scadenza per la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate è il 9 marzo.