6 aprile 2020

FAQ Decreto Cura Italia

L’Ufficio giuridico-fiscale del CSI, in questa sezione, risponde alle domande più frequenti dal territorio associativo. La pagina è in continuo aggiornamento. Per domande, informazioni o suggerimenti scrivere a fiscale@csi-net.it - giuridico@csi-net.it

Continuo aggiornamento sulle misure del decreto Cura Italia, a cura della Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano. L’Ufficio giuridico-fiscale, in questa sezione, risponde alle domande più frequenti (FAQ) dal territorio associativo, precisando subito la necessità di fare attenzione a quanto riportato in rete da fonti non ufficiali poiché non sempre è frutto di lettura dei testi, o di norme effettivamente pubblicate, ma di voci che circolano, oppure anticipazioni che potrebbero poi non avere un’effettiva traduzione in norme e prescrizioni. 

Aggiornamento 7 aprile 2020 - Faq domanda Sport e Salute bonus Covid 600 euro

54. Il bonus 600 euro sportivo erogato da Sport e Salute è compatibile con la indennità di disoccupazione Naspi, se percepita nel mese di marzo 2020?
Purtroppo c’è scarsa chiarezza su questo interrogativo molto diffuso. Nella circolare n. 49/2020, l’INPS ammette la possibilità di percepire il contributo 600 euro destinato a collaboratori e dipendenti stagionali anche se percettori di Discoll oppure di Naspi per lavoratori stagionali. Ma si tratta, appunto, del contributo per gli iscritti alla gestione separata. Con riferimento alle collaborazioni sportive, invece, sul sito Sportesalute.eu alle Faq da 13 a 15, è specificato che i percettori di redditi assimilati a lavoro dipendente, sono esclusi dal beneficio. Essendo la Naspi un reddito assimilato, dunque chi la ha percepita, nel mese di marzo 2020, può far domanda per il bonus sportivo, pur se in possesso di tutti gli altri requisiti. È evidente la asimmetria tra i due bonus, quello riservato agli iscritti alla gestione separata Inps e quello previsto per gli sportivi dilettanti senza altri redditi. Per evitare errori il nostro suggerimento è di esporre il quesito direttamente alla sport e salute, scrivendo all’indirizzo mail curaitalia@sportesalute.eu e seguendo il canale Telegram: https://t.me/SporteSalute

55. Il bonus sportivo è compatibile con gli assegni per il Servizio Civile?
A nostro avviso sì, in quanto gli assegni per servizio civile sono considerati reddito esente. Purtroppo la casistica esposta dalla Sport e Salute in ordine alle singole specie reddituali escluse dal beneficio non è così precisa da citare ogni caso. Per sicurezza è bene esporre il quesito direttamente alla Sport e Salute, scrivendo all’indirizzo mail: curaitalia@sportesalute.eu e seguendo il canale Telegram: https://t.me/SporteSalute

56. Sono un collaboratore sportivo che nel solo mese di gennaio ha svolto attività di lavoro dipendente a tempo determinato con contratto concluso al 31 del mese stesso. Posso far domanda per il bonus sportivo 600 euro?
Sì, in quanto la incompatibilità tra lavoro dipendente e assimilati e bonus sportivo va verificata mese per mese. Per il bonus di marzo occorre, quindi, non aver percepito redditi di lavoro nel mese di marzo stesso. E' invece irrilevante averli percepiti nel mese di gennaio.

57. Sono un collaboratore sportivo che nel mese di marzo 2020 ha percepito anche un compenso per lavoro autonomo occasionale, con ritenuta di acconto 20% e senza trattenute previdenziali, non essendo peraltro iscritto alla gestione separata né detentore di partita iva. Posso fare domanda di bonus sportivo?
A nostro avviso si, perché le collaborazioni autonome occasionali sono redditi diversi e non redditi di lavoro o ad esso assimilati. La incompatibilità sussiste, infatti, solo per queste ultime categorie reddituali. Per sicurezza consigliamo di esporre il quesito direttamente alla Sport e Salute, scrivendo all’indirizzo mail curaitalia@sportesalute.eu e seguendo il canale Telegram: https://t.me/SporteSalute

58. Per errore ho inviato la domanda bonus all’INPS mentre invece avrei dovuto direzionarla alla Sport e Salute. Posso annullare la domanda all’INPS e quindi inviarla all’ente sportivo competente?
Purtroppo non è possibile annullare la domanda all’INPS sul sito dell’ente previdenziale. Può esporre la questione al contact center dell’INPS stesso, ma dubitiamo che provvedano loro ad annullare la domanda perché di norma non hanno queste mansioni. Si tratta di una grossa ed e indebita limitazione che rende, al momento, insanabili i più blandi errori materiali. Occorre quindi attendere che l’INPS annulli di ufficio la sua domanda per mancanza dei requisiti, più specificamente per carenza di iscrizione alla gestione separata o per mancanza dei relativi versamenti e successivamente potrà effettuare domanda alla Sport e Salute, confidando che entrambe le procedure siano sufficientemente veloci per evitare lo scarto della domanda in base al criterio cronologico.

59. Per prenotarsi sulla piattaforma di Sport e Salute, cosa è necessario fare?
Dalle 14.00 di oggi, 7 aprile, è possibile prenotarsi mandando un sms al numero 3399940875, scrivendo nel messaggio il proprio codice fiscale. Sport e Salute risponde, stesso mezzo, attribuendo un codice univoco di prenotazione, l’indirizzo web dove effettuare la domanda nonché l’orario o meglio l’arco temporale di una mezz’ora in cui sarà possibile redigere la stessa. Attenzione: si segnalano difficoltà per alcuni operatori telefonici e per i contratti e ricaricabili low cost. Se non si riceve risposta al proprio sms può essere che l’operatore o il contratto non sono predisposti alla ricezione. Quindi utilizzate numeri di cellulare che non presentano simili limitazioni.

60. Ho una lettera di incarico ricevuta per email dall’indirizzo dell’associazione sportiva per cui presto attività, ma priva della firma del legale rappresentante. È ammissibile per Sport e Salute? Ho CU dell’anno precedente e ricevuta dei compensi relativi al mese di febbraio
Non essendo una Pec né una lettera firmata digitalmente, è possibile che Sport e Salute escluda la sua domanda in quanto viziata in un aspetto non solo formale ma anche sostanziale. Infatti la rappresentanza negoziale nelle Asd e Ssd è di norma demandata dallo statuto al presidente o comunque al legale rappresentante. Consigliamo quindi di far apporre la firma prima di perfezionare la domanda alla Sport e Salute.

Contatti

Dal CSI consulenza giuridico-fiscale
Per i comitati le Asd e le Ssd del CSI, la Presidenza Nazionale ha attivato una linea di servizio giuridico-fiscale dedicata alle norme Salva Sport per assistenza allo svolgimento degli adempimenti previsti. Servizi in modalità smart working, con possibilità di prenotare - via email - sessioni di videoconferenza.

Per usufruire dell’assistenza del Centro Sportivo Italiano è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:

- Dr. Francesco Tramaglino:
fiscale@csi-net.it
Tel. 06.68404574 (dalle 14.00 alle 19.00) per tutto ciò che riguarda:
o Cassa integrazione in deroga
o Indennità collaboratori
o Sospensione adempimenti fiscali


- Avv. Paola Metalli
giuridico@csi-net.it
Tel. 06.68404573 (dalle 10.00 alle 14.00) per tutto ciò che riguarda:
o Misure di sicurezza
o Sanificazione
o gestione dei canoni di locazione e altri adempimenti COVID 19.

Aggiornamento 6 aprile 2020 - decreto applicativo per la domanda contributo 600 euro collaboratori sportivi

48. A che punto siamo con la procedura di domanda per contributo covid sportivi?

Oggi, lunedì 6 aprile è stato approvato il decreto interministeriale con le specifiche tecniche per poter inviare la suddetta domanda, domani ore 14.00 comincerà la procedura di trasmissione delle stesse  alla Sport e Salute Spa. Occorre prenotarsi inviando un sms alla Sport e Salute, secondo le istruzioni contenute nella pagina web https://www.sportesalute.eu/primo-piano/1938-cura-italia-indennita-per-collaboratori-sportivi-emanato-il-decreto-attuativo.html
 
49. I collaboratori sportivi con compensi superiori a 10.000 euro, su base annua, possono partecipare alla domanda per ottenere il contributo?
Si, ma il decreto applicativo prevede che siano soddisfatte prioritariamente le domande dei collaboratori il cui monte compensi annuale riferito al 2019 non sia superiore a 10000 euro. In altri termini la graduatoria dei richiedenti sarà organizzata in primis in base al summenzionato criterio e poi, successivamente, le domande corredate da tutti i requisiti saranno soddisfatte in ordine di presentazione, ossia secondo il criterio cronologico. Tanto premesso, anche i collaboratori che superano il plafond esente possono far domanda per il contributo.
 
50. A quale periodo si riferisce il divieto di svolgimento di altro rapporto di lavoro? All’anno 2020 per intero? A un periodo infrannuale?
Il decreto applicativo chiarisce che la preclusiva dello svolgimento di altro lavoro, si riferisce al medesimo mese cui è correlato il contributo. Quindi per il contributo sportivo di marzo bisogna non aver svolto attività di lavoro autonomo o subordinato nel mese di marzo stesso.
 
51. Tale limitazione vale anche per reddito di cittadinanza, pensione, altri contributi assistenziali Covid? 
Si, anche tali ultime provvidenze se percepite nel mese di marzo, rendono improponibile la domanda di bonus Covid sportivo 600 euro relativa al mese di marzo 2020
 
52. Ai fini della percezione del contributo, il rapporto sportivo deve essere sorto prima del 23 febbraio 2020 ma ci sono ulteriori  limiti di durata da considerare?
Si, il decreto interministeriale stabilisce che il rapporto deve essere In forza al 17 marzo. Pertanto, un rapporto che, seppur sorto post 23 febbraio, si concluda ad esempio il 10 marzo, sarà escluso dal beneficio.
 
53. È confermato dunque che alla domanda dovranno allegarsi dei documenti comprovanti il diritto al beneficio ? 
Si, anzitutto i documenti di identità del richiedente in corso di validità, come in tutte le domande telematiche. Poi la domanda deve essere corredata da documenti comprovanti la sussistenza del rapporto. Il contratto o la lettera di incarico restano i documenti probatori principali. Tuttavia, sono accettate anche le ricevute relative agli avvenuti pagamenti del mese di febbraio.

Aggiornamento 2 aprile 2020 - Faq Covid 19 Sport Dilettantistico

43. Non vedo ancora la pubblicazione della domanda per il bonus 600 euro riservato ai collaboratori sportivi che percepiscono i compensi ex art. 67 c. 1 lett m) Tuir. Ma non sono trascorsi quindici giorni dal decreto Cura? Avete notizie in merito?
Il modello di domanda in autocertificazione sarà pubblicato probabilmente giovedì p.v. Ciò in quanto la società erogatrice Sport e Salute necessita di un decreto ministeriale del Mef, che sarà probabilmente emanato oggi stesso (2 aprile 2020) per gestire il mandato a ricevere, istruire e liquidare le domande. Occorre pertanto continuare a vigilare il sito sportesalute.eu in questi prossimi giorni.

44. Il fondo da 50 milioni di euro mi sembra davvero esiguo per fornire un reale sostegno alla domanda di decine di migliaia tra istruttori e collaboratori sportivi. Come avverrà la distribuzione dei bonus?
I fondi assistenziali purtroppo sono sempre esigui rispetto alle necessità degli assistiti, nello sport come nelle altre situazioni di difficoltà diffusa. Tuttavia bisogna tener conto, nel caso specifico, che non tutti i collaboratori sportivi potranno accedere al contributo, ma solo quelli il cui rapporto è sorto ante 23 febbraio 2020 e a condizione di non avere altri redditi da lavoro. Ne deriva, conseguentemente, che i percettori di reddito da lavoro dipendente, autonomo, pensione, cassa integrazione e i dipendenti pubblici non parteciperanno alla divisione del fondo, anche se nei fatti svolgono mansioni di natura sportivo dilettantistica compensate ex art 6) c. 1 lett m Tuir.

45. Alcuni siti in questi ultimi giorni hanno diffuso notizie sulla necessità di dotarsi di copie dei contratti, delle ricevute, dei bonifici ecc. relativi ai rapporti sportivi dilettantistici allo scopo di allegarli alla domanda in autocertificazione da rendere a Sport e Salute. Risulta anche a voi? Come comportarci?
Risulta anche a noi che alcuni siti abbiano reso queste informazioni che giudichiamo però piuttosto confusionarie. La raccolta della documentazione in questione è certamente utile per le Asd e Ssd che hanno erogato compensi agli sportivi, per via dei successivi controlli che possono scaturire a seguito delle istruttorie sulla domande, curate dalla Sport e Salute. Il collaboratore, invece, stante l’art. 96 del Decreto Cura, è chiamato a rendere una autocertificazione, sotto responsabilità civile e penale e dovrà, probabilmente, allegare alla domanda, solo i documenti personali. Quindi bene, in ottica prudenziale, ricostruire la documentazione contabile relativa ai propri collaboratori ma non dimentichiamo che questo è un onere del sodalizio sportivo, non del collaboratore.

46. Per i lavoratori dipendenti cassaintegrati che svolgono attività di istruttori presso associazioni e società sportive riconosciute dal CONI, è possibile far domanda di contributo sportivo 600 euro, dal momento che sono lavoratori sospesi?
Premesso che nel decreto attuativo della misura bonus 600 euro compariranno maggiori dettagli in ordine ai redditi da lavoro che comportano esclusione dal beneficio, si direbbe, in prima battuta, che i cassaintegrati sono da considerarsi esclusi. Ciò in quanto il cassaintegrato è e resta un percettore a pieno titolo di redditi da lavoro dipendente. Solo momentaneamente esso è sospeso e riceve comunque un sostegno statale in relazione alla crisi immessa dal Covid 19.

47. Collaboro con una Asd sin dal 2018, senza contratto e ricevendo periodicamente un bonifico con causale rimborso spese. Ho diritto al bonus sportivo 600 euro?
Per rispondere al quesito è necessario prima intendersi su cosa significa rimborso spese. Con tale termine si identifica di norma il reintegro analitico delle spese anticipate in nome e per conto della Asd, contenente voci specifiche relative a km percorsi in trasferta, pedaggi autostradali, eventuali parcheggi, ristoranti ecc. Nel mondo sportivo, però, tale termine è utilizzato anche per denominare i compensi ex art. 67 c. 1 lett m Tuir, con cui, anche in misura forfettaria, si indennizza l’impegno che istruttori, allenatori e altre figure tecniche o amministrative profondono per lo sport dilettantistico. Se lo sportivo percepisce solo rimborsi del primo caso, ossia analitici o a piè di lista, è presumibile che non possa partecipare alla domanda di bonus. Ciò in quanto non ha un rapporto di collaborazione con la propria Asd o Ssd, ma un rapporto di volontariato con mero rimborso delle spese anticipate. Nel secondo caso, invece, egli riceve un vero e proprio compenso, ancorché denominato rimborso, poiché le somme ricevute sono sganciate da ogni documentazione di spesa a supporto, ossia sono rese in maniera forfettaria e quindi è un collaboratore retribuito. In sintesi: no ai rimborsi spese documentati, si ai rimborsi spese forfettari. Il decreto Mef, di imminente uscita, si spera chiarisca anche questo aspetto, tutt’altro che secondario.

Aggiornamento 1 aprile 2020 - Faq su accesso bonus 600 euro Covid 19

38. Sono un professionista sportivo a partita Iva. Oggi sarebbe dovuto essere il primo giorno utile per inoltrare la domanda di bonus inps 600 euro ma la piattaforma Inps risulta costantemente inaccessibile. Temo, purtroppo, che a causa di tali disguidi, non potrò presentare la domanda e sarò superato da altri concorrenti nella graduatoria degli aventi diritto. Cosa posso fare?
Non esiste alcuna graduatoria perché gli aventi diritto al bonus non sono selezionabili sulla base della velocità di iscrizione della domanda ma solo in relazione alle oggettive condizioni normative stabilite dal decreto Cura Italia. Nonostante le rassicurazioni da parte dei vertici dell’INPS, i mass-media hanno diffuso la notizia che dal 1 aprile sarebbe partito il click day, fino ad esaurimento delle risorse. Ciò ha prodotto la congestione dei siti istituzionali e il disagio che lei giustamente lamenta. La soluzione consisterà probabilmente nel finanziare tutte le domande degli aventi diritto senza porre limiti al fondo di finanziamento. Nel frattempo resta opportuno provare periodicamente ad accedere alla piattaforma telematica Inps, ma senza cedere allo stress. È evidente infatti che vi sono delle disfunzioni e che spetta agli enti preposti far qualcosa per risolverle.
 
39. Per l’accesso alla domanda di contributo 600 euro, l’INPS aveva promesso il rilascio di un pin semplificato, in aggiunta alle normali procedure di accesso come spid o pin doppio. Tuttavia il contact center e la piattaforma di rilascio del pin semplificato sono inaccessibili. Dunque sono bloccato a monte, non posso nemmeno dotarmi delle chiavi di accesso alla procedura. Cosa posso fare?
Al momento nessuno riesce a connettersi con la procedura di domanda del bonus 600 euro Inps, nemmeno chi possiede Spid o il pin. Il Csi aveva suggerito per tempo di dotarsi dello spid, poiché tale sistema risolve alla radice qualsiasi problema di diritto all'accesso ai siti delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia sono tempi eccezionali ed ogni procedura sconta difficolta enormi di congestione e traffico. Bisogna continuare sempre a tentare, ma senza lasciarsi sopraffare dallo stress. Le autorità sono chiamate, infatti, a risolvere i problemi insiti nei propri sistemi informatici. Quindi una soluzione sarà trovata, come sempre accade. Resta impensabile, ad ogni modo, che le domande di contributo vengano soddisfatte secondo il criterio cronologico di presentazione, stante le inefficienze rappresentate.
 
40. Come, dove e quando si accede alla domanda di bonus sportivo 600 euro riservato ai percipienti compensi ex art. 67 c. 1 lett m) tuir? Ad oggi non c’è traccia di procedura in merito a tale operazione.
Si accede dal sito della società di servizi CONI, Sport e Salute Spa, la quale, ad oggi, 1 aprile 2020, non ha ancora pubblicato le modalità di richiesta del contributo. Rispetto alle procedure Inps, dunque, per quanto riguarda il bonus sportivo, non è ancora nemmeno disponibile il modello di domanda. Si raccomanda vigilanza ma anche di evitare ogni inutile stress in caso di sovraccarico delle procedure. 
 
41. Un istruttore percettore di pensione può accedere al bonus sportivo 600 euro, considerato che non percepisce altri redditi da lavoro?
No, i percettori di pensione, in base al decreto Cura Italia, sono esclusi dalla percezione di tutti i bonus, compresi quelli sportivi.
 
42. I percettori di Naspi, sono ammessi alla richiesta del bonus sportivo, laddove soddisfino tutti gli altri requisiti previsti dal Decreto Cura? 
Sì, i percettori di indennità Naspi per la disoccupazione possono far domanda del bonus sportivo, ovviamente se in possesso di tutti gli altri requisiti. Sono invece esclusi i beneficiari della Ape sociale.

Aggiornamento del 28 marzo 2020 - FAQ SU CONTRIBUTO 600 EURO A PARTITE IVA/CO.CO.CO ISCRITTI INPS E CONTRIBUTO BABY SITTER

30. Lavoro in qualità di istruttore per molte palestre. Ho partita IVA e sono iscritto al Fondo per i lavoratori dello Spettacolo ex Enpals, costituito presso l'INPS. Posso fare domanda di indennità COVID 600 euro?

L’art. 38 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, stabilisce che: “Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91". Pertanto, se l'istruttore o altro sportivo professionista rientra nei requisiti sopra esposti  (almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, reddito 2019 non superiore a 50.000 euro), può fare domanda all'INPS per l'indennità di 600 euro.

 

31. Tale beneficio riguarda anche i co.co.co e i lavoratori dipendenti iscritti nel medesimo fondo ex ENPALS?

Riguarda i co.co.co ma non i dipendenti, dal momento che per questi ultimi sono previsti differenti ammortizzatori sociali come la cassa integrazione.

 

32. Le indennità 600 euro per gli sportivi, siano essi professionisti con partite iva o collaboratori iscritti nel fondo ex Enpals con accesso alla procedura INPS, sia dilettanti con accesso alla procedura Sport e Salute, sono soggetti a tassazione? Nel secondo caso, contribuiscono al plafond esente da tasse e ritenute di 10.000 euro l'anno?

Tutti i bonus sono esentasse e quello riservato ai collaboratori sportivi dilettantistici non contribuisce al plafond esente di 10.000 euro l'anno.

 

33. Come posso accedere ai servizi INPS per verificare il mio diritto alla indennità 600 euro per gli iscritti al fondo ex Enpals e, conseguentemente, proporre domanda?

Deve preventivamente disporre di una di queste credenziali di accesso:

- PIN dispositivo INPS (ovvero USER ID e PIN ottenuti dall'INPS)
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Chi non ha già provveduto ad ottenere queste credenziali, può tuttavia proporre la domanda con il sistema semplificato previsto appositamente per alleggerire la procedura, così come illustrato nella successiva FAQ.

 

34. Sono sprovvisto di PIN, SPID e delle altre credenziali, come posso proporre comunque domanda per l'indennità COVID 600 euro riservata a partite iva e co.co.co iscritti INPS?

E' possibile proporre la domanda all'INPS in modalità semplificata. Richiedendo all'istituto solo la prima parte del  PIN che sarà da quest'ultimo inviato ai richiedenti direttamente via SMS o e-mail. Più specificamente, gli interessati dovranno chiedere il PIN semplificato a:

- sito internet www.inps.it, tramite servizio “Richiesta PIN”;
- Contact Center, dal numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

- PIN INPS con riconoscimento a distanza (misura ancora in fase di attuazione)

Fornendo loro, un numero di telefonia mobile o una mail alle quali si intende ricevere il PIN Inps. Una volta ricevute (via SMS o email) le prime otto cifre del PIN, l'interessato potrà utilizzarle immediatamente per la compilazione e l’invio della domanda di bonus da 600 euro. Se entro 12 ore dalla richiesta non si riceve la prima parte del PIN, bisogna chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.


35. Per il contributo baby sitting, vigono le stesse norme di accesso semplificato?
Purtroppo no, come spiega l'INPS, con riferimento alla sola prestazione “bonus per i servizi di baby-sitting”, nell’ipotesi che la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus.. Occorre dunque avere il PIN normale composto da due sequenze numeriche.

 

36. Da dove si accede alla domanda telematica INPS per i lavoratori autonomi? Da quando?

La pagina web del sito INPS è la seguente https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53539  e sarà possibile inoltrare la domanda dal 1 aprile 2020. 

 

37. Per l'indennità 600 euro riservata ai collaboratori sportivi dilettantistici di cui all'art 96 del Decreto Cura Italia, è necessario che le ASD e SSD -  con le quali i richiedenti collaborano - procedano ad iscrivere i dati dei collaboratori stessi nel registro CONI 2.0?

Il menzionato art. 96 del Decreto Cura Italia, stabilisce, tra le altre cose che:  "Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione."
Al momento, quindi, non è previsto altro requisito documentale a carico di chi fa istanza, oltre alla già menzionata autocertificazione della sussistenza del  rapporto ante 23 febbraio 2020 e alla non percezione di altro reddito di lavoro. Tuttavia, la norma prevede che le domande vengono istruite dalla Sport e Salute, sulla base del registro CONI 2.0, in intesa con il CONI stesso e seguendo le specifiche contenute nel decreto del MEF ormai di prossima pubblicazione. Al momento, quindi, non è dato sapere quale ruolo svolgeranno i dati inseriti nel Registro CONI, ai fini del riconoscimento delle indennità stesse. Così come non sappiamo esattamente quali strumenti probatori potranno essere richiesti per i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni. Se sia necessario o sufficiente il contratto sottoscritto dalle parti in data antecedente  al 23 febbraio, oppure sia possibile utilizzare anche altri mezzi quali ricevute, bonifici, ecc.
Se e quale condizionalità dovranno essere rispettate dalle ASD e SSD in seno al registro CONI, lo appureremo non appena sarà pubblicato il testo definitivo del menzionato Decreto del MEF.

Aggiornamento del 27 marzo 2020 - FAQ AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID 19 - CIGO

15. Quale tipo di ammortizzatori sociali sono previsti per gli enti sportivi che hanno in forza personale subordinato?

Il principale, ma non unico, ammortizzatore sociale in condizione di crisi economica è la Cassa Integrazione. A seconda del numero di dipendenti e dei settori di appartenenza, gli enti sportivi dilettantistici (ASD, SSD, EPS ecc.) possono attivare la cassa integrazione ordinaria (c..d. CIGO) oppure quella in deroga. (CIGD).  La prima è già attiva, in forme assai semplificate, per la seconda bisogna attendere ancora il necessario intervento regionale. La CIGO si chiede direttamente all'INPS, la CIG in deroga, invece alla regione di appartenenza che poi provvederà ad inoltrare le domande all'istituto previdenziale. La maggior parte dei sodalizi sportivi dovrà attendere la CIGD perchè ha una dimensione (fino a 5 dipendenti, compresi part time e tempi determinati) che impedisce loro l'accesso alla CIGO. Tuttavia, i soggetti che impiegano da 6 dipendenti in su e che aderiscono al Fondo Integrazione salari (FIS) possono optare per la CIGO e, quindi, avvantaggiarsi dei tempi più celeri che questa procedura ha rispetto a quella in deroga.

 

16. Il nostro comitato ha più di cinque dipendenti, da dove si evince l'adesione al fondo FIS per poter attivare la CIGO? Abbiamo anche co.co.co e collaboratori sportivi. Per essi non si applica la cassa integrazione?

Si evince direttamente dalle buste paga ove è indicata una percentuale di trattenuta per il fondo stesso, con causale Fondo integrazione. Per i collaboratori sia co.co.co iscritti alla gestione separata INPS, sia partite IVA che collaboratori sportivi non è possibile beneficiare della CIG di nessun tipo, ma possono far domanda del contributo di 600 euro direttamente all'INPS o alla società Sport e Salute, a seconda dei casi.

 

17. Non rientriamo nella CIGO, dunque non abbiamo diritto a nessun tipo di cassa integrazione?

Certamente ne avete diritto, anche con un solo dipendente. Ma dovrete effettuare quella in deroga. A tal fine dovete sorvegliare attentamente il sito della Regione di appartenenza (es. per le aziende di Roma è certamente la Regione Lazio) per verificare se è attiva la procedura regionale di CIGD

 

18. La CIGO è propedeutica a licenziamenti o riduzioni di personale? 

No, al contrario la CIGO e ogni altra forma di cassa integrazione sono finalizzate al mantenimento della forza occupazionale, in quanto destinate a superare un momento di crisi temporanea - nella fattispecie quella innescata dal COVID - nella prospettiva della ripresa produttiva

 

19. A quanto ammonta l'indennità CIGO corrisposta al lavoratore dall'INPS in rapporto alla normale retribuzione del dipendente?

Ipotizzando un lavoratore in CIGO a zero ore, essa ammonta all'80% della retribuzione normale, con dei massimali come da tabella sottostante

 

Trattamenti di integrazione salariale

Retribuzione
(euro)

Importo massimale lordo
(euro)

Importo massimale netto*
(euro)

Inferiore o uguale a 2.159,48

998,18

939,89

Superiore a 2.159,48

1.199,72

1.129,66

 

Come da tabella sopra riportata le retribuzioni nette oscilleranno tra i 940 e i 1130 euro circa

 

20. E' possibile dunque mettere in CIGO i dipendenti anche per meno di 40 ore settimanali?

Sì, si possono mettere i dipendenti parzialmente in CIGO e parzialmente in smart working. Es. 20 hh settimanali in CIGO e 20 hh di lavoro. Oppure 30 in CIGO e 10 in lavoro, tanto per fare due possibili esempi. Inoltre le ore di lavoro possono essere ulteriormente smaltite come ferie, permessi, congedi parentali o legge 104, ecc. 

 

21. E' possibile mettere alcuni dipendenti in CIGO e altri no?

Sì, è possibile, purché su basi oggettive e non discriminatorie, dal momento che i dipendenti in CIGO potrebbero percepire un assegno mediamente inferiore a quello percepito 

 

22. E' possibile mettere in CIGO i dipendenti ed integrare le minori somme da essi percepite a spese del datore di lavoro?

E' una facoltà concessa al datore di lavoro di mettere in cassa integrazione i dipendenti e di conferire loro anche un sussidio in busta paga ad integrazione del minore emolumento ricevuto. E' possibile anche integrare fino al 100% della retribuzione netta mensile media. Su tali sussidi integrativi ovviamente ll datore di lavoro pagherà ritenute fiscali e contributi previdenziali all'Inps, che pertanto di norma non entrano nel merito di tale scelta. La misura ha un senso perché consente al datore di lavoro di beneficiare comunque della cassa integrazione senza intaccare la posizione finanziaria dei propri dipendenti. Tuttavia questa è una scelta facoltativa: il datore non è affatto obbligato ad alcuna integrazione dell'assegno di CIGO

 

23. Quanto dura la CIGO in rapporto all'evento COVID 19?

Al massimo 9 settimane. La stessa durata ha la cassa integrazione in deroga. Il tutto salvo proroghe successive.

 

24. I dipendenti con la qualifica di quadro, sono ammessi alla CIGO?

Sì, sono ammessi operai, impiegati e quadri. Esclusi solo i lavoratori con qualifica dirigenziale.

 

25. Per attivare la CIGO è necessaria la comunicazione preventiva ai sindacati?

Per le aziende con più di 5 dipendenti è obbligatoria, ma è una funzione tutto sommato semplice. E' sufficiente, infatti, mandare solo una comunicazione con PEC a uno dei sindacati maggiormente rappresentativi e quindi procedere con l'attivazione della CIGO presso l'INPS. L'ufficio Giuridico e Fiscale ha predisposto un modello di comunicazione generico per la CIGO che potrà essere richiesto alla mail giuridico@csi-net.it

 

26. Come avviene il pagamento della CIGO? Direttamente dall'INPS ai dipendenti o il datore di lavoro deve anticipare le somme e portarle a conguaglio nel DM10?

Entrambe le modalità sono possibili. Infatti la CIGO per il COVID prevede, a ragione dell'eccezionalità dell'evento, che anche per aziende con più di 5 dipendenti l'assegno possa essere direttamente pagato dall'INPS ai dipendenti interessati. Ciò per ridurre al minimo l'esposizione economica e finanziaria delle aziende. Tuttavia la modalità a conguaglio è preferibile laddove l'azienda abbia pochi dipendenti da mettere in CIGO, per poche ore o se intenda effettuate delle integrazioni a beneficio degli interessati.

 

27. Dunque cosa deve fare il datore di lavoro per attivare la CIGO in relazione all'evento COVID 19?

a. Deliberare, dipendente per dipendente, se deve essere messo in cassa integrazione, per quante ore settimanali e se intende o meno fruire del pagamento diretto degli assegni da parte dell'INPS oppure provvedere mediante conguaglio in uniemens, utilizzando gli eventuali crediti in compensazione verticale (inps da inps) o orizzontale (tasse, imposte in f24)

b. Effettuare la comunicazione di rito ai sindacati

c. L'aziende o il consulente paghe di fiducia comunicano telematicamente all'INPS la richiesta di CIGO, con le specifiche deliberate per ciascun dipendente

d. In busta paga la retribuzione viene interamente o parzialmente sostituita dall'assegno di CIGO

e. In uniemens mensile si provvede a conguagliare debiti e crediti con l'INPS, un po’ come avviene con malattia e maternità

 

28. La dipendente in malattia o maternità può essere messa in CIGO?

No, malattia e maternità sono soggette già a contribuzione da parte dell'INPS. I dipendenti in questione potranno essere cassaintegrati al termine degli eventi di malattia/maternità

 

29. A chi chiedere info in Presidenza Nazionale per la procedura di CIGO?

a) Tramaglino per le questioni di carattere tecnico fiscale previdenziale 06.68404574 fiscale@csi-net.it

b) Metalli per le procedure sindacali 06.68404573 giuridico@csi-net.it

 

Aggiornamento del 21 marzo 2020

11. È obbligatorio dotarsi di Pec o di Spid per trasmettere la domanda di una tantum 600 euro per i collaboratori sportivi?

La domanda per la una tantum non è ancora stata pubblicata dalla società Sport e Salute SPA, che ne ha la gestione in base al recente decreto Cura Italia. Pertanto non sappiamo quali modalità di inoltro dovranno in concreto essere utilizzate. Possiamo presumere che verranno privilegiate modalità telematiche allo scopo, ragionevole, di evitare code agli uffici postali. Di qui, il consiglio di dotarsi di strumenti come la pec o lo spid che in ogni caso saranno utili anche in futuro per la relazione telematica con tutte le pubbliche amministrazioni.

12. I nostri collaboratori sportivi prestano attività diretta a beneficio della Asd dall’inizio dell’anno sportivo 2019-2020. Quindi molto prima del 23 febbraio. Sono sprovvisti, tuttavia, di lettera di incarico o contratto. Come possono provare di aver diritto al contributo una tantum di 600 euro?

Il rapporto per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica non esige formalmente una lettera di incarico o un contratto scritto. Esso può svolgersi, infatti, anche sulla base di accordi verbali. Se tali documenti cartacei esistono, ovviamente, è preferibile poiché forniscono una prova rapida e tangibile dell’esistenza del rapporto sportivo prima della fatidica data del 23 febbraio 2020. Tuttavia la lettera o il contratto non sono l’unico mezzo di prova. La ricezione di pagamenti con modalità tracciabili, la relativa emissione di ricevute sportive e soprattutto il concreto svolgimento di arbitraggi, allenamenti, corsi di istruzione ecc. forniscono altrettante prove della sussistenza di un rapporto sportivo, anche se più faticose da esperire in sede di eventuale controllo. Nulla vieta, infine alla Asd e ai suoi collaboratori di certificare, ora per allora, la sussistenza del rapporto ante 23 febbraio 2020. Ciò potrebbe farsi attraverso un documento che in sostanza ricalca gli accordi verbali intervenuti tra Asd e collaboratore e nel quale si dichiara, sotto responsabilità, che tali accordi sono intervenuti in data precedente al 23 febbraio 2020. Tale documento dovrà poi essere redatto e sottoscritto in duplice copia, una per il collaboratore e l’altro per la Asd e conservato per almeno cinque anni. È possibile inoltre conferire data certa al documento stesso scannerizzandolo e inviandolo in auto prestazione tramite Pec. Per ulteriori chiarimenti contattare l’ufficio fiscale Csi.

13. Per i collaboratori coordinati e continuativi a carattere amministrativo-gestionale, l’accesso alla una tantum 600 euro richiede il contratto in forma scritta e la preventiva comunicazione all’ufficio dell’impiego? In caso di omissione delle suddette formalità potrebbero scaturirne sanzioni a carico del sodalizio sportivo?

Premettiamo che, in attesa di conoscere le modalità concrete della domanda per una tantum, si può supporre, in base al testo del decreto istitutivo, che il diritto di trasmetterla e la correlativa responsabilità ricadano sul collaboratore che ne autocertifica la sussistenza delle condizioni e non sul sodalizio sportivo. Che non può opporsi quindi alla trasmissione della domanda stessa , ne è strettamente tenuto a conoscerne i termini. Nel caso di co.co.co amministrativo-gestionale, però, contratto in forma scritta e comunicazione preventiva all’ufficio impiego sono obbligatori e soggetti a sanzione in caso di omissione nel termini di legge . Ossia 24 ore prima dell’inizio del rapporto. Quindi c’è il rischio, in sede di controlli, che per i co.co.co amministrativo gestionali richiedenti la una tantum, essi possano estendersi anche all’ente sportivo presso il quale ha svolto servizio. Non può dunque essere esclusa a priori una sanzionabilità dello stesso laddove abbia omesso la comunicazione preventiva. Al contrario questa problematica non sorge per i rapporti di diretto esercizio sportivo (istruttori, allenatori, arbitri, ecc.) in quanto l’articolo 67 c.1 lett m) Tuir non li rubrica come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, facendo venir meno, di conseguenza, l’obbligo formale della comunicazione preventiva 24h. Aspetto, quest’ultimo, confermato anche dalle disposizioni contenute nel cd. Decreto Dignità del 2018 che ha cassato le disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative per Asd e Ssd sportive dilettantistiche contenute in precedenza nella Legge di Bilancio 2018.

14. Vorremmo celebrare l’assemblea di bilancio 2019 con modalità telematiche, onde evitare i rischi connessi agli assembramenti di persone in tempi di Covid 19, ma il nostro statuto non lo prevede e non abbiamo diretta esperienza di tali strumenti. Potete aiutarci ?

Il decreto Cura Italia prevede espressamente che le assemblee delle società possano svolgersi in modalità a distanza anche in deroga alle disposizioni statutarie, purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti e la trasparente formazione della volontà dell’organo. Giuridicamente, dunque, il decreto risolve eventuali contrasti tra interessi di tutela sanitaria e le disposizioni statutarie specifiche del sodalizio, facendo prevalere indiscutibilmente le prime.
La questione è dunque come celebrare una assemblea a distanza, tenuto conto che di norma tale organo prevede la partecipazione fisica degli aventi diritto.
Esistono due modi: il primo è quello di convocare l’organo in modalità telematica, utilizzando le varie app che la tecnologia mette a disposizione per le teleconferenze. Es. Skype, Meet o whatsapp. In tal caso l’identificazione avverrà, a cura del Presidente dell’assemblea attraverso la verifica a distanza dei documenti di identità (c.i. Patente guida) di ogni partecipante. Secondo la tecnica del riconoscimento a distanza già in uso presso i provider di servizi telematici per il rilascio di identità digitali. Terminata la verifica poteri, l’assemblea si svolgerà normalmente, con l’unica eccezione che ogni step avverrà in simultanea sugli schermi di Pc o smartphone e non nella sede sociale. L’assemblea può inoltre decidere di registrare i lavori e le delibere, trattandosi di riunioni certamente riservate ma non segrete. Il documento digitale potrebbe però contenere informazioni coperte da privacy e pertanto, in tal caso non dovrà essere divulgato o pubblicato, se non con il consenso di tutti gli interessati.
Una seconda modalità forse anche più semplice, è quella suggerita dal Csi, nei format di statuto delle Asd, sin dai tempi della riforma del diritto societario (primi anni 2000): ossia l’organizzazione di assemblee in modalità non collegiale. In buona sostanza si invia ai soci una mail (meglio se Pec) contenente i documenti di bilancio e ogni altro allegato necessario alla consapevole e corretta assunzione delle decisioni . Nella mail si chiede semplicemente al socio se intende o meno approvare il bilancio allegato, e se ci sono osservazioni o richieste integrative da formulare. Tale scambio si svolgerà interamente per mail. La sussistenza dei quorum costitutivi e deliberativi sarà conteggiata in base alle presenze telematiche dei soci e la decisione (approvazione o non approvazione del bilancio) sarà poi trascritta sul libro verbale delle assemblee dal presidente che allegherà le stampe di tutte le mail ricevute ed inviate dai partecipanti. Tutto molto semplice. L’unico aspetto cui riservare particolare attenzione è la verifica poteri, cioè assodare che le mail siano effettivamente riconducibili ai soci aventi diritto. Ciò può essere attuato chiedendo in precedenza a ciascun socio di rendere disponibile la propria mail preferita, garantendone la veridicità allegando i documenti di identità del socio stesso e riportando tale mail sul registro dei soci. In ogni passaggio prestate massima attenzione agli aspetti di privacy e di tutela dei dati personali 

Aggiornamento del 20 marzo 2020

1. Il Decreto Cura Italia, prevede Una Tantum di 600 euro a beneficio anche dei collaboratori di ASD, SSD ed EPS riconosciuti dal CONI. La misura riguarda solo i collaboratori amministrativo-gestionali o anche quelli che esercitano direttamente l'attività sportiva dilettantistica (allenatori, istruttori, arbitri, ecc.) ?

La misura di sostegno è prevista a beneficio di tutti coloro, che - alla data del 23 febbraio 2020 (e non oltre) - hanno in essere un rapporto di collaborazione ex art. 67 c. 1 lett. m del TUIR e risultano sprovvisti di altri redditi da lavoro: non solo gli amministrativo-gestionali ma anche gli sportivi dilettanti, incluse dunque le tradizionali figure di arbitro, allenatore, istruttore, tecnico sportivo, giudice di gara, ecc.

2. Sono un collaboratore sportivo, non percepisco altri redditi di lavoro, né dipendente, né autonomo ma sono proprietario di un immobile che mi garantisce un reddito di locazione in cedolare secca. Posso fare domanda per beneficiare dell'indennità Una Tantum da 600 euro?

Si, può fare domanda, in quanto la limitazione reddituale riguarda esclusivamente i redditi da lavoro (dipendente, autonomo, parasubordinato) e non gli altri eventuali redditi di diversa natura (capitale, impresa, immobiliare, ecc.).

3. A chi spetta fare domanda per la Una Tantum: al singolo collaboratore oppure alla società sportiva per la quale collabora?

La domanda va inoltrata dal singolo collaboratore, in quanto essa prevede degli elementi di autocertificazione (assenza di altri redditi di lavoro) che sono di esclusiva pertinenza e responsabilità del collaboratore.

4. Collaboro con una SSD - regolarmente iscritta nel registro CONI - da prima del 23 febbraio 2020 ed ho già percepito i compensi relativi alle mie prestazioni sportive dei mesi di gennaio e febbraio 2020. Ma non dispongo di una lettera di incarico o di un contratto. Posso fare domanda per la una tantum di 600 euro?

A nostro avviso si, perché il decreto Cura Italia prevede la misura a beneficio di chi, alla data del 23 febbraio, dispone di un preesistente "rapporto" di collaborazione, E tale evenienza è soggetta ad autocertificazione, senza obblighi di allegare contratti, ricevute o altri documenti.. Dunque, non si fa riferimento ad un contratto sottoscritto in forma cartacea oppure telematica, ma ad un rapporto di collaborazione che esiste di fatto, potendo esser stata negoziata anche solo verbalmente. Le copie degli eventuali bonifici e le ricevute relative ai compensi già percepiti prima di tale data costituiscono, ovviamente, prova fattiva dell'esistenza della suddetta collaborazione. Così come la schedulazione degli allenamenti, gare, ritiri ed ogni altro evento al quale il collaboratore abbia partecipato fornendo la propria prestazione sportiva. Si dovrà, tuttavia, attendere il modello di domanda per fugare ogni dubbio.

5. Le risorse a sostegno della Una Tantum sono limitate e si parla già di criterio cronologico (click day) per l'assegnazione delle stesse. E' fondata questa notizia? Come organizzarsi al meglio?

La notizia del click day è stata smentita dal Presidente Inps, Pasquale Tridico. La domanda sarà aperta a tutti. Ad ogni modo è bene sfruttare questi momenti di attesa per dotarsi di quelli che saranno, presumibilmente, gli strumenti di partecipazione alla domanda. A nostro avviso essa sarà resa in via telematica. Occorre attendere le istruzioni effettive, appena disponibili.

Suggerimento
Pur comprendendo le difficoltà del momento, confidando che le procedure siano le più semplici possibili, possiamo suggerire, a chi ne è in grado, di dotarsi di casella di posta elettronica certificata e, se possibile, anche di sistema SPID di accesso alle pubbliche amministrazioni. Entrambi gli strumenti si riveleranno di indiscutibile utilità a prescindere dall'utilizzo immediato. Consentono, infatti, il dialogo a distanza con la Pubblica Amministrazione, senza muoversi da casa. Al termine delle restrizioni, la relazione telematica diventerà la norma nei rapporti tra cittadino e burocrazia. Ad oggi, non è comunicato alcun obbligo in tal senso; potrebbe essere utile, nei limiti del contesto attuale, iniziare a dotarsi di tali opportunità.

 

6. La nostra SSD ha in forza una unità di lavoro dipendente addetta segreteria e amministrazione dell'impianto. Per effetto del blocco delle attività sportive vigente su tutto il territorio nazionale non abbiamo più entrate da parte dei nostri utenti. Come possiamo sostenere il costo del dipendente, tenuto conto delle altre spese fisse che gravano comunque sulla nostra società?

La vostra società, con riferimento al dipendente, può fare domanda di Cassa integrazione in deroga. Infatti, ai sensi del decreto Cura Italia di recente approvato dal Governo, il trattamento viene concesso anche alle aziende con un solo dipendente. Per semplificare il ricorso a questo strumento per le piccole aziende è previsto che esse possano attivare la CIG in deroga senza preventivo accordo con le organizzazioni sindacali. Tale beneficio è riservato alle aziende che occupano fino a 5 dipendenti. Al momento la cig in deroga è concessa per un periodo non superiore a 9 settimane e garantisce l'80% della retribuzione. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Quindi i periodi di CIG divengono rilevanti ai fini della maturazione dei diritti pensionistici. L'INPS a strettissimo giro renderà note le modalità telematiche per la domanda di CIG in deroga. A tal fine la società potrà avvalersi del proprio consulente di fiducia o istruire direttamente la domanda, dopo aver aperto in via telematica i cassetti previdenziale e fiscale.

7. Abbiamo verificato che il nostro comitato, che ha più di 6 dipendenti assunti, ha diritto alla cassa integrazione ordinaria, poiché il medesimo aderisce al Fondo Integrazione Salariale (FIS). Nel concreto chi pagherà le retribuzioni dei dipendenti: noi, in qualità di datori di lavoro o direttamente l'INPS?

Certamente la prestazione di CIG è a carico dell'INPS; ma, nel caso prospettato, il datore di lavoro deve anticipare materialmente i pagamenti ai dipendenti per poi portarli a credito nell'Uniemens mensile. Tale credito potrà essere utilizzato a compensazione orizzontale in f24 per pagare imposte, ritenute, tasse di vario tipo oppure verticale per pagare gli stessi futuri contributi previdenziali, allorquando la CIG terminerà e sarà possibile, come tutti speriamo, riprendere l'ordinaria attività. E, comunque, previsto, laddove il datore di lavoro versi in condizioni finanziarie oggettivamente difficoltose, chiedere all'INPS di erogare direttamente la cassa integrazione ai dipendenti interessati


8. Il nostro sodalizio ha un unico dipendente che negli anni ha accumulato, non per sua colpa, molte ferie e permessi pregressi. Non abbiamo potuto pagarli in quanto tali istituti, ci dicono, non sono monetizzabili ed attengono alla sfera dei diritti biologici del lavoratore. Adesso come possiamo comportarci in relazione alla CIG in deroga?

I permessi, a differenza delle ferie, sono retribuibili e, quindi, se il lavoratore li ha progressivamente accumulati in quanto oggettivamente in difficoltà nel beneficiarne come tempo di riposo, pagarli è certamente lo strumento più idoneo. Per le ferie, invece, è bene che il lavoratore ne goda il più possibile prima di fare domanda di CIG in quanto quest'ultima si basa sul presupposto di una riduzione dell'orario di lavoro che non può intervenire, logicamente, laddove il subordinato abbia monti ferie pregressi di notevole consistenza.


9. La CIG prevede di norma l'anticipo delle somme da parte del datore di lavoro e il successivo utilizzo di tali crediti in compensazione. La nostra azienda, però, non ha mai effettuato compensazioni in quanto è sempre stata costantemente a debito con enti fiscali e previdenziali. Cosa ci consigliate?

Consigliamo di attivare lo SPID dell'azienda e quella del suo legale rappresentante se non già disponibili. Tramite questi dispositivi potrete gestire sia la posizione previdenziale INPS della società sia il cassetto fiscale della medesima in modalità Entratel/Fisconline a seconda dei casi. Nel sito dell'Agenzia delle Entrate, la vs società potrà poi redigere direttamente e inoltrare il modello f24 a compensazione, sfruttando in tal modo i crediti generati dalla cassa integrazione. Ovviamente le medesime operazioni sono effettuabili anche affidandosi ai servizi di commercialisti e consulenti abilitati. L'ufficio Giuridico e Fiscale del CSI è a disposizione per aiutare comitati e società sportive a svolgere questi adempimenti strumentali


10. Tra i nostri dipendenti ve ne sono due che beneficiano della c.d. Legge 104, in quanto assistono, previa autorizzazione dell'INPS, parenti gravati da disabilità di diverso tipo. Ci chiedono l'innalzamento a 15 giorni dei giorni di 104? Siamo obbligati a concederli e, se sì, chi paga per queste fruizioni che non sono ferie, né cassa integrazione?

Se autorizzati dall'INPS, i permessi da legge 104 vanno concessi al dipendente. Il datore di lavoro non è danneggiato in alcun modo da tale concessione, in quanto il 100% del costo di tale misura è interamente a carico dell'istituto. Inoltre, il comparto sportivo ad oggi è fermo, sia per quanto concerne l'attività motoria sia per quanto riguarda quella più prettamente amministrativa, stante le proroghe di versamenti ed adempimenti disposte dal recente decreto Cura Italia. Quindi non vi sono, almeno nella maggioranza dei casi, situazioni ostative a concedere al dipendente quello che è un diritto giuridico e morale di assistenza, previsto dall'ordinamento.