FAQ Decreto Rilancio
Continuo aggiornamento sulle misure del decreto Rilancio, a cura della Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano. L’Ufficio giuridico-fiscale, in questa sezione, risponde alle domande più frequenti (FAQ) dal territorio associativo, precisando subito la necessità di fare attenzione a quanto riportato in rete da fonti non ufficiali poiché non sempre è frutto di lettura dei testi, o di norme effettivamente pubblicate, ma di voci che circolano, oppure anticipazioni che potrebbero poi non avere un’effettiva traduzione in norme e prescrizioni.
Aggiornamento del 3 giugno 2020
13. Alcuni tra i nostri soci e tesserati ci ingiungono di restituire le somme versate per abbonamenti non utilizzati a causa della pandemia. Sappiamo che la Legge consente, però, di convertire tali somme in voucher spendibili presso il nostro impianto sportivo. Potete spiegarci esattamente cosa dispone in merito il Decreto Rilancio?
La norma è stabilita nel comma 4 dell’art. 216 DL 19/05/2020 n. 34:
I soggetti acquirenti (soci, tesserati, terzi) possono presentare - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso -, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto (bonifico, ricevuta cartacea, scontrino, ecc. ) o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza può rimborsare in denaro quanto richiesto dall'acquirente oppure, in alternativa, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.
14. Quale procedura seguire, quindi, per i sodalizi che intendono emettere il voucher al posto del rimborso in denaro?
La procedura si compone delle seguenti fasi:
1) Il socio, tesserato o acquirente in generale, ha tempo 30 giorni dalla conversione in legge del Decreto Rilancio - che avverrà presumibilmente entro il 18 luglio p.v. - per presentare la domanda di rimborso alla quale dovrà allegare la prova di acquisto dell'abbonamento o del servizio sportivo.Quindi la deadline per l'acquirente è collocata nei primi gg della seconda metà di luglio. Trascorsa tale ultima scadenza, egli non potrà più richiedere nè il rimborso nè il voucher;
2) la Asd, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la domanda di rimborso, può decidere se rimborsare le somme relative ai servizi o periodi non fruiti causa Covid, oppure, in alternativa rilasciare un voucher dello stesso valore valido per acquistare i beni e o i servizi resi dal sodalizio. Un esempio aiuterà a chiarire gli aspetti applicativi: supponiamo che l'acquirente abbia acquistato un abbonamento annuale in palestra del valore di 1200 euro. Causa COVID, esso è risultato inutilizzabile per tre mesi, da marzo a maggio 2020. La richiesta di rimborso è per 300 euro (1/3 del valore economico dell'abbonamento) . La ASD potrà decidere, in piena autonomia, se rimborsare tale somma in denaro oppure convertirla in un buono o voucher che l'acquirente potrà impiegare come meglio crede nella stessa struttura. Ad esempio, acquistando ulteriori tre mesi di abbonamento sulla stessa disciplina oppure altri beni e servizi forniti dalla medesima palestra.
3) il socio o tesserato ha tempo un anno dalla cessazione delle misure di sospensione per utilizzare tale voucher. Quindi se nel Lazio, per fare un mero esempio, la ripresa dell'attività sportiva decorre dal 25 maggio 2020, allora il socio ha tempo fino al 25 maggio 2021 per utilizzare il buono convertendolo in uno o più dei beni o servizi resi dalla palestra
4) trascorso inutilmente tale ultimo termine il socio o tesserato perde ogni diritto sulle somme a suo tempo versate. Non potrà quindi pretenderne né la restituzione in denaro, né la conversione in servizi.
15. Pertanto, se la nostra ASD non riceve alcuna istanza di rimborso, non è tenuta a rilasciare il voucher?
Esatto, è l'acquirente che deve agire per ottenere il rimborso o, in alternativa, il voucher. In assenza di istanza l'associazione non è tenuta, di propria iniziativa, a rimborsare o convertire i mesi di abbonamento non fruiti a causa della pandemia
16. La nostra ASD gestisce una scuola calcio: non abbiamo altri servizi o beni da convertire in voucher, fatta eccezione per le attività di insegnamento istituzionale della disciplina. Come possiamo soddisfare la richiesta di rimborso di un socio che non è più interessato a continuare con il calcio e vorrebbe recedere dal rapporto associativo?
La ASD ha sempre facoltà di rimborsare le quote inutilizzate in denaro ma anche di offrire il voucher sostitutivo se da essa preferito: una delle due alternative va comunque percorsa ed il socio dovrà accettarla poiché queste sono le disposizioni (eccezionali) in materia di Covid. Qui si pone però una questione di ordine più generale che va oltre le vicende inerenti la pandemia: quella del socio che chiede in restituzione le somme già versate nell'ipotesi in cui non sia più interessato alle finalità e all'attività istituzionale del sodalizio. Su questo tema pesa il divieto generale di "partecipazione temporanea" alla vita associativa posto dall'art. 148 c. 8 TUIR. Il socio non è un comune consumatore: ma una persona che aderisce, in primis, alle finalità istituzionali dell'associazione ed accetta di finanziarle corrispondendo le quote, corrispettivi, ecc.stabiliti dal consiglio direttivo. Non è dunque un comune rapporto commerciale improntato al do ut des ed è per questo che l'ordinamento ne garantisce un trattamento tributario agevolato Al socio è certamente concesso recedere in ogni momento dal rapporto associativo ma se l'associazione a cui è affiliato ha optato per i benefici di cui all'art 148 del TUIR, la restituzione di quanto versato è vietata.
17. E per l'acquirente tesserato oppure terzo rispetto al sodalizio?
Il decreto Rilancio non distingue tra acquirente associato, tesserato o terzo. Quindi la possibilità di convertire il rimborso da denaro in voucher prescinde da queste classificazioni e si applica in tutti i casi. Il divieto generale di restituzione delle quote versate si applica invece a soci e tesserati (in quanto categorie fiscalmente privilegiate) ma non al terzo, che invece è parificato all'ordinario consumatore.
18. Potete fornirci un modello di voucher?
Esempio Voucher da stamparsi su carta intestata della Asd
Da intestarsi al socio, tesserato o utente Sig./Sig.a ____________________________________,
Voucher Attività sportive
(Art. 216, C. 4, D.L. 19/05/2020 n. 34 )
N. del voucher"....................
Data ......................................
Gentile Socio/Tesserato/Utente,
Con riferimento alla sua gentile richiesta di rimborso parziale/totale dell'abbonamento o quota relativo alla disciplina/attività ........................................ pervenuta in data ........................ , le comunichiamo che ai sensi dell’art. 216, comma 4, del Decreto Legge 19/05/2020, n. 34 (Decreto Rilancio), la scrivente Asd le riconosce un buono del valore di di Euro ..................... che potrà essere utilizzato incondizionatamente per l'acquisto di un nuovo abbonamento, bene o servizio sportivo, tra quelli resi dal nostro sodalizio entro e non oltre la data del ..................
Cordiali saluti.
Il Presidente / L’Amministratore
19. C'è molta confusione sul credito di imposta per le spese di sanificazione. Possono fruirne solo le imprese e i professionisti o anche le ASD e gli enti del Terzo Settore come le APS?
L'art 125 del Decreto Rilancio prevede espressamente che : "Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020"
Pertanto, vi rientrano di diritto sia gli enti del Terzo Settore sia gli enti non commerciali tra cui anche le ASD.
20. Ma il credito d'imposta per sanificazione è fruibile solo dalle ASD o APS con partita iva, o anche da quelle dotate solo di codice fiscale?
Questo è l'aspetto che sta generando maggior confusione. Probabilmente perché gli enti non commerciali e del Terzo Settore vengono citati, nell'art. 125 del decreto, appena dopo gli esercenti impresa, arti e professioni, dando così l'impressione che i beneficiari debbano ricoprire necessariamente una veste imprenditoriale. In realtà i due settori (imprese commerciali, da una parte e enti non commerciali dall'altra) sono oggetto di due disposizioni autonome e separate. Il riferimento è infatti a tutti gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, come autonomi destinatari del credito di imposta senza connessione ad una eventuale attività commerciale svolta ( e quindi al relativo possesso di partita iva). D'altro canto - trattandosi di norma destinata ad agevolare un'attività di prevenzione sanitaria per lavoratori ed utenti dello sport dilettantistico, non si comprende perché discriminare tra associazioni con o senza partita iva: un problema di salute non guarda certo in faccia a queste classificazioni. Va precisato, infine, che il decreto Legge esige sempre la successiva conversione in Legge dello Stato e, in tale fase del procedimento legislativo, potranno essere apportate modifiche alle disposizioni
21. Siamo una piccola ASD senza dipendenti e senza partita IVA. Dovendo procedere alla sanificazione, come possiamo utilizzare il credito di imposta previsto dal Decreto Rilancio?
Il credito d'imposta del 60%. è utilizzabile in compensazione per pagare altre imposte e contributi. Nel caso della piccola ASD priva di dipendenti e partita iva ciò potrebbe causare qualche difficoltà nel liquidare effettivamente la somma Tuttavia, in alternativa alla compensazione è ammesso anche cedere il credito anche ad istituti bancari. Il ricavo netto risulta non tassabile ai fini delle imposte dirette o IRAP
Aggiornamento del 18 maggio 2020
1. Il Decreto Rilancio, tra le misure di interesse per lo sport dilettantistico, prevede anche un fondo di 200 milioni di € a favore dei lavoratori sportivi che collaborano con il CONI, le Federazioni, gli EPS, le ASD e SSD. Ma a quale categoria di lavoratori si riferisce in particolare? Vi rientrano anche gli impiegati con contratto di lavoro subordinato?
La misura, prevista dall'art. 105 del decreto, reitera, per i mesi di aprile e maggio 2020, il bonus sportivo 600 euro già previsto, dal Decreto Cura, per il precedente periodo di marzo 2020. Quindi non è una nuova misura ma piuttosto l'estensione temporale per ulteriori due mesi del sussidio riservato ai collaboratori sportivi dilettantistici (allenatori, istruttori, arbitri, amministrativo-gestionali, ecc.) di cui all'art. 67 c.1 lett. m) TUIR.
L'intervento non riguarda, pertanto, impiegati e lavoratori subordinati in genere, in quanto per quest'ultimi, l'ammortizzatore sociale elettivo resta la cassa integrazione. Anche se il testo del decreto ha utilizzato il termine "lavoratori" per le categorie sportive dilettantistiche, ciò è avvenuto in segno di rinnovato "rispetto e considerazione" per il considerevole valore aggiunto da esse generato a favore dello sport sociale. Ciò non modifica la natura giuridica dei rapporti di collaborazione ma ne consolida certamente il percorso per un più significativo riconoscimento.
2. Chi ha fatto già domanda per il bonus di marzo deve rifarla? E chi non l'ha fatta a suo tempo a chi può rivolgersi?
L'art. 105 del decreto Rilancio chiarisce che i bonus di aprile e maggio - al pari di quello relativo al precedente mese di marzo - non concorrono alla formazione del reddito e non sono riconosciuti ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità ex art. 96 del d.l. n. 18/2020 (indennità collaboratori sportivi), la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di altra domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. Pertanto, a parte tale ultima semplificazione, non risultano ulteriori modifiche nelle modalità di erogazione del bonus. Né del soggetto deputato a curare e liquidare le domande che resta Sport e Salute.
3. Nel Decreto Rilancio si fa menzione anche della CIG in deroga per i lavoratori dipendenti dello sport. Ma tale misura non era stata già prevista?
Nel Decreto Rilancio si prevede la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore ad euro 50.000, di beneficiare del trattamento di integrazione salariale (di cui all’art. 22 del d.l. n. 18/2020) fino a 9 settimane. Pertanto, non è apportata alcuna modifica alla disciplina della CIG in deroga per il personale dipendente di ASD e SSD che già beneficiava e continua a beneficiare della cassa integrazione in deroga, anche con un solo dipendente. La novità riguarda, infatti, gli atleti professionisti assunti con contratto di lavoro dipendente: una categoria decisamente più ristretta di lavoratori che finora era rimasta senza adeguati sostegni.
4. Cosa prevede il decreto Rilancio per i lavoratori dipendenti di ASD e SSD, già ammessi alla CIG in deroga?
L'art. 71 del decreto Rilancio apporta alcuni miglioramenti generali alle disposizioni in materia di cassa integrazione per COVID 19 già contenute nell'art. 19 del Decreto Cura. In particolare si prevede che le aziende (dunque anche ASD e SSD con almeno un lavoratore dipendente che hanno già completamente utilizzato le prime 9 settimane di CIG in deroga possano richiederne ulteriori 5 con la medesima causale Covid da utilizzarsi entro il termine del 31 agosto 2020. Quindi un totale di 14 settimane (9 derivanti dal decreto Cura + 5 derivanti dal Decreto rilancio) fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto. Vengono poi previste ulteriori 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale, che però potranno essere utilizzate solo a partire dal 1° settembre e fino al 31 ottobre per coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa legate all’epidemia.
5. I nostri lavoratori cassaintegrati possono percepire l'ulteriore beneficio degli assegni familiari a carico dell'INPS?
Gli assegni familiari spettano anche ai lavoratori in cassa integrazione sia ordinaria che in deroga. Il Decreto Rilancio chiarisce, inoltre, che essi saranno erogati anche ai beneficiari di assegno ordinario, limitatamente alla causale Covid-19.
6. Quando si dovranno riprendere i versamenti relativi a tasse e contributi sospesi dal precedente Decreto Cura?
Gli enti sportivi dilettantistici, comprese ASD e SSD potranno beneficiare della sospensione dei termini di riscossione di tasse e contributi fino al 30 settembre. Con il Decreto Rilancio, quindi sono riconosciuti ulteriori 3 mesi di proroga (prima la scadenza era al 30 giugno).
7. Sospensione del versamento dei canoni per locazione di impianti sportivi pubblici . Quali novità? .
Fino al 30 giugno, i conduttori degli impianti sportivi pubblici possono beneficiare della sospensione dei versamento dei canoni di locazione e concessori. Ma già da luglio essi dovranno versare gli i importi sospesi entro il 31 del mese o in 4 rate mensili.
8. E' tuttavia possibile sottoporre al proprietario dell'immobile una proposta di revisione del contratto di affitto?
Sì, il Decreto Rilancio percepisce tale possibilità, più volte paventata, anche dall'Ufficio scrivente, come misura di riequilibrio degli oneri di locazione in una contingenza, quella del COVID 19, che ha azzerato i ricavi dei gestori sportivi senz'alcuna responsabilità imputabile agli stessi. In tema di impianti pubblici è previsto che i soggetti concessionari possono sottoporre all'ente concedente una domanda di revisione finalizzata ad alleggerire il peso attuale degli oneri concessori o di locazione anche attraverso l'allungamento del termine di durata del rapporto. Un po come accade anche per i mutui che si allungano o accorciano a fisarmonica in relazione alla capacità attuale di pagare del mutuatario. Il decreto indica, ragionevolmente, anche un criterio di massima per l'intervento di riequilibrio. Il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una riduzione del canone che si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito, salvo diversa pattuizione.
9. Il beneficio di cui alla precedente FAQ, si applica in automatico oppure richiede una domanda?
Richiede una domanda.
10 E per le ASD, SSD e gli altri enti che pagano affitti a privati?
Il Decreto stabilisce la possibilità di beneficiare di un credito d'imposta sugli affitti per gli immobili ad uso non abitativo versati a marzo, aprile e maggio 2020 a condizione che nel medesimi mesi tali soggetti abbiano subito una contrazione dei ricavi di almeno il 50% rispetto ai medesimi periodi del 2019. Ovviamente tale beneficio richiederà dei provvedimenti attuativi nell'ambito dei quali saranno meglio chiarite le condizioni di accesso
11. Sul rimborso degli abbonamenti, è confermata la posizione già precisata dal CSI secondo cui non è obbligatorio restituire le quote non fruite dai soci e tesserati, ma semplicemente convertirle in un voucher finalizzato a d un uso futuro?
Si. il decreto prevede che gli utenti che non hanno potuto usufruire degli abbonamenti a causa dell'epidemia possono presentare, entro trenta giorni dalla conversione in legge del decreto stesso, domanda di rimborso del corrispettivo strettamente afferente ai periodi di inutilizzo dell'abbonamento, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, può restituire la somma in denaro oppure, in alternativa, rilasciare un voucher di pari valore utilizzabile presso la stessa struttura. Dunque non è obbligatorio restituire gli abbonamenti non utilizzati in denaro.
12. Lo stato ha preso a cuore la situazione degli sportivi dilettanti ma non ancora quella degli enti sportivi dilettantistici ASD. Vi sono contributi o incentivi per la ripresa delle attività sportive associative nel recente Decreto Rilancio?
E' stato istituito un "contributo a fondo perduto anche per lo sport proporzionale alle perdite di incasso subite nel mese di aprile 2020 rispetto al medesimo mese del 2019. E ancora per il credito d'imposta sulle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro che ora vale il 60% (fino 60mila euro). Ed un "fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, con finanziamento iniziale di 10 milioni, alla quale si aggiungerà una quota pari allo 0,3 % del totale della raccolta da scommesse sportive relative a eventi sportivi di ogni genere, con un apporto minimo di 40 milioni per l’anno in corso e 50 milioni per ciascuno dei due anni seguenti.
Sono misure che richiedono entrambe specifiche applicative e di prassi, che attendiamo.
Contatti
Dal CSI consulenza giuridico-fiscale
Per i comitati le Asd e le Ssd del CSI, la Presidenza Nazionale ha attivato una linea di servizio giuridico-fiscale dedicata alle norme Salva Sport per assistenza allo svolgimento degli adempimenti previsti. Servizi in modalità smart working, con possibilità di prenotare - via email - sessioni di videoconferenza.
Per usufruire dell’assistenza del Centro Sportivo Italiano è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:
- Dr. Francesco Tramaglino:
fiscale@csi-net.it
Tel. 06.68404574 (dalle 14.00 alle 19.00) per tutto ciò che riguarda:
o Cassa integrazione in deroga
o Indennità collaboratori
o Sospensione adempimenti fiscali
- Avv. Paola Metalli
giuridico@csi-net.it
Tel. 06.68404573 (dalle 10.00 alle 14.00) per tutto ciò che riguarda:
o Misure di sicurezza
o Sanificazione
o gestione dei canoni di locazione e altri adempimenti COVID 19.