Ufficiale il DPCM 11 giugno
Previste misure per la ripresa di attività che interessano anche il mondo dello sport e dell’associazionismo.
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 11 giugno 2020. Previste misure per la ripresa di attività che interessano anche il mondo dello sport e dell’associazionismo e che autorizzano la ripresa di ulteriori attività nella cosiddetta Fase 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Sport e competizioni sportive
A partire dal 12 giugno riprendono gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse o all’aperto senza la presenza del pubblico, come la Coppa Italia, nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio. Restano ancora vietati gli sport di contatto, possibili dal 15 giugno solo nelle Regioni che li ritengano compatibili con la situazione epidemiologica del loro territorio. Riaprono anche i comprensori sciistici, sempre su autorizzazione delle Regioni. A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.
Aree giochi, centri estivi
Il 15 giugno riaprono le aree giochi nei parchi e nelle ville comunali per i piccoli e partono i centri estivi. È consentito dunque ai bambini l’accesso, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, a scivoli, giochi e altalene per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia. Dal 15 giugno aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.
Le attività di centri benessere, centri culturali e sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica. Per le discoteche bisognerà aspettare fino al 14 luglio, mentre i viaggi all'estero riprenderanno gradualmente.
Di seguito nel dettaglio la parte relativa all'ambito sportivo
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
e) a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra
gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;
f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;
g) a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili.