13 ottobre 2020

Avanti anche dopo il DPCM 13 ottobre

Stop allo sport amatoriale. Consentita l’attività organizzata dal CSI

La stretta del Governo nel nuovo DPCM per contenere i contagi da Covid-19 si concentra soprattutto sulla vita sociale e nelle aree della movida. Fissa nuove regole per la capienza degli stadi e negli impianti indoor, e consente alle ASD e SSD dello sport di base (riconosciute da CONI e CIP) di svolgere anche gli sport di contatto nel rispetto dei protocolli del CSI e o da altri Enti o Federazioni

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno firmato il DPCM del 13 ottobre 2020 (in allegato) con le nuove misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19. Le disposizioni contenute nel Decreto, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si applicano dal 14 ottobre, e saranno valide per i prossimi trenta giorni.

Di seguito, in sintesi, la parte relativa all'ambito sportivo, dove si evince che sono consentite tutte le attività sportive del Centro Sportivo Italiano, nel rispetto dei protocolli e delle Linee Guida emanate dal CSI e viene invece fatto divieto di gare ed attività a carattere amatoriale, non regolamentate o sprovviste di controlli anti Covid.


Sport di contatto
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti, si legge nel DPCM, da parte delle società professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”.

L’individuazione degli sport di contatto, demandata al Ministero dello Sport, è contenuta nel decreto ministeriale del 13.10.2020 che indica in un’apposita tabella 130 sport con le relative discipline sportive (in allegato).

Presenza di pubblico
Per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra - riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza.

Attività sportive in palestre, piscine e circoli sportivi
L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province Autonome.