7 giugno 2021

FAQ Decreto Sostegni bis: principali misure per lo sport dilettantistico

L' Amministrazione Nazionale CSI risponde

1. Da anni la nostra ASD svolge, in via accessoria anche attività commerciale. Avendo registrato, tra il 2019 e il 2020, un calo medio di fatturato di oltre il 30%, abbiamo richiesto ed ottenuto il contributo a fondo perduto dall'Agenzia delle Entrate, come previsto dal primo Decreto Sostegni. Non abbiamo del tutto compreso, se con il Decreto Sostegni bis, otterremo automaticamente un secondo contributo dello stesso ammontare, oppure se è necessario fare una nuova domanda.
Potete ottenere un secondo contributo di ammontare identico al primo che vi sarà accreditato in automatico, senza fare ulteriori istanze telematiche. Oppure ricalcolare il contributo adeguandolo al maggior calo registrato in questi primi mesi del 2021, oppure parametrandolo alla differenza di risultato economico tra l'esercizio 2020 e quello 2019. In tali ulteriori ipotesi sarà necessario, tuttavia, trasmettere una nuova domanda telematica

2. In quali casi conviene trasmettere una nuova domanda di contributo a fondo perduto, basata sul calo di fatturato?
Essenzialmente, nel caso in cui l'associazione abbia registrato - nel periodo che va dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 - un ulteriore calo medio di fatturato, almeno del 30%, rispetto a quanto accaduto nel precedente periodo che va dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020. Le associazioni che, avendo già ottenuto il primo contributo, ritenessero conveniente ricalcolare il secondo, in base a questa nuova metodologia, dovrebbero: estrarre dai registri IVA minori le sommatorie di ricavi e corrispettivi contabilizzati dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021, dividendone poi l'ammontare così ottenuto per dodici; fare la stessa cosa con riferimento al periodo che va dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020, confrontare i due risultati così ottenuti e se tra i due periodi si verifica un calo di almeno il 30%, produrre un nuova domanda all'Agenzia delle Entrate onde beneficiare dell'indennizzo aggiuntivo. Una ulteriore situazione in cui può risultare conveniente effettuare una "seconda domanda", piuttosto che attendere il raddoppio della prima, ricorre qualora il primo sostegno verta in stato di "sospensione", per carenza di riscontri da parte dell'Agenzia delle Entrate. Dal momento che tale condizione potrebbe perdurare a lungo, potrebbe essere utile passare direttamente alla nuova domanda. A tal fine occorre comunque attendere la pubblicazione delle istruzioni operative e della nuova piattaforma telematica per l'inoltro delle istanze.

3. Non abbiamo fatto la prima domanda di sostegno. Possiamo fare direttamente la seconda (sostegni bis) ?
Si, è possibile fare la sola domanda di sostegno a fondo perduto "bis", anche senza aver fatto quella precedente. Tuttavia, l'associazione istante otterrà, in tal modo, solo il secondo contributo (il bis) ma non il primo. In compenso, questo secondo contributo sarà più cospicuo proprio per tener conto del fatto che l'ente sportivo dilettantistico in precedenza non ha avuto fondi. Infatti le percentuali di cashback da applicare alla perdita di fatturato, nella edizione "bis" del decreto, sono decisamente più indennizzanti:

  • 90% per soggetti con volume d'affari non superiori a euro 100.000;
  • 70% per soggetti compresi tra euro 100.001 e 400.000;
  • 50% per soggetti tra euro 400.001 e 1.000.000; 40% per soggetti tra euro 1.000.001 e 5.000.000;
  • 30% per soggetti tra euro 5.000.001 e 10.000.000


4. In quali casi può essere utile trasmettere una nuova domanda basata sul risultato economico dell'esercizio?
Se il calcolo basato sul confronto tra i risultati di esercizio 2020 e 2019, conduce alla determinazione di un più congruo contributo rispetto a quello basato sullo scostamento dei fatturati, allora converrà utilizzare tale ultima metodologia. Si tenga presente, però, che i periodi oggetto di confronto mutano in ragione dell'esercizio stabilito in statuto: se quest'ultimo segue l'anno sportivo, è possibile che l'esercizio 2020-2021 non sia ancora concluso e risulti, pertanto, impossibile confrontarlo con quello 2019-2020. Bisogna quindi attendere la chiusura dell'esercizio e tirare rapidamente le somme: ciò potrebbe risultare oggettivamente defatigante

5. La nostra ASD svolge esclusivamente attività istituzionale, pertanto, non ha mai potuto beneficiare dei sostegni basati sul calo di fatturato. Potrà essere ammessa al nuovo metodo basato sul risultato economico?
Purtroppo la risposta è negativa. Questa tipologia di sostegni, in qualunque maniera calcolata (dunque a prescindere dal metodo) è applicabile solo ai soggetti che svolgono attività commerciale e limitatamente ad essa: il design di questi fondi è quello di una imposta sui redditi "invertita nella direzione", che va dallo Stato verso gli operatori economici mentre, ordinariamente segue il verso contrario. Essa, pertanto, per presupposto genetico, non può agevolare i nostri sodalizi esclusivamente istituzionali.
Ovviamente nulla vieta al Governo di ristabilire i fondi a favore di tutte le ASD e SSD, o anche Enti del Terzo Settore, ma con un presupposto diverso che nulla ha a che vedere con le imposte sui redditi.

6. Come fa l'Agenzia delle Entrate ad avere riscontro della veridicità delle domande di sostegno trasmesse da ASD e SSD e come superare le connesse sospensioni?
Per i soggetti in regime iva ordinario (l'assoluta minoranza dei casi), il riscontro tra i fatturati commerciali è reso più agevole dalla verifica incrociata delle dichiarazioni IVA e delle LIPE (liquidazioni periodiche telematiche). Poiché la maggior parte degli enti sportivi dilettantistici aderisce alla legge 398 del 1991, questo riscontro non è possibile, stante l'esonero da liquidazioni annuali e periodiche IVA concesso a questa categoria di contribuenti. Quindi il modo più rapido per agevolare le verifiche preventive dell'Ade e superare i blocchi all'erogazione del contributo, è quello di trasmettere la dichiarazione dei redditi 2021 (per il 2020), dal momento che nel quadro RG è possibile indicare il volume di ricavi soggetto alla IRES, che fornisce una discreta approssimazione del fatturato annuale, seppur va detto che non sempre i due dati coincidono (es. in presenza di ricavi non rilevanti ai fini IVA ma soggetti a tassazione diretta, oppure viceversa). L'ordinata tenuta dei registri IVA minori relativi alle due annualità 2020 e 2021, delle due dichiarazioni dei redditi relative ad entrambi i periodi e degli f24 attestanti i versamenti dei tributi, consentono, di superare i blocchi in autotutela e ottenere l'erogazione.

7. Che aiuto può fornire il CSI alle proprie affiliate in caso di sospensione del contributo per le motivazioni anzidette?
Forniamo gratuitamente assistenza per imbastire la domanda di accoglimento del contributo in autotutela. Servizio accessibile scrivendo alla mail fiscale@csi-net.it, oppure telefonando all'Amministrazione Nazionale CSI, Ufficio per l'informazione fiscale, Dr. Francesco Tramaglino tel. 06.68404574 dalle 15.00 alle 19.00 di ogni giorno feriale

8. La nostra ASD ha aperto la partita IVA il 1 giugno 2021. Possiamo accedere al fondo perduto del Sostegni Bis?
No, per poter accedere all'istanza è necessario che la partita iva sia stata attivata entro e non oltre il 26 maggio 2021.

9. Quando sarà possibile trasmettere telematicamente le nuove istanze?
Al momento occorre attendere la pubblicazione del regolamento attuativo e l'implementazione della piattaforma telematica. Che sarà, con ogni probabilità, replicata sul portale Fatture e Corrispettivi. Dopo di che, si avranno a disposizione 60 giorni per la trasmissione dell'istanza. Nel frattempo si raccomanda, come sempre, l'attivazione di Fisconline/Entratel e dello SPID per gli enti sportivi dilettantistici che svolgono attività commerciale. Operazione che, consentendo l'accesso al portale Fatture e Corrispettivi, agevolerà tutte le funzioni di richiesta del contributo, restando utile anche per gli altri aspetti di gestione fiscale.

10. Cosa prevede il Sostegni Bis per i collaboratori sportivi e amministrativi ex art. 67 c.1 lett m) TUIR?
L'ultimo decreto, sulla falsariga del precedente, estende il bonus sportivi per i mesi di aprile e maggio, a beneficio dei collaboratori il cui rapporto risulti cessato, ridotto o sospeso a causa del COVID 19. L'ammontare del bonus è calcolato in rapporto ai compensi sportivi complessivamente ricevuti nell'anno 2019, come attestati dalle relative CU in possesso dell'Agenzia delle Entrate:
2.400 euro se i compensi 2019 > 10.000 euro,
1.600 euro se gli importi 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro,
800 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.

11. Nei mesi di maggio ed aprile ho percepito delle entrate. Non sono sicuro che esse siano compatibili con il bonus sportivo. Potrebbe elencarmi i redditi e le indennità che escludono dal diritto?
Per poter percepire il bonus, lo sportivo deve avere, in prima battuta, un rapporto di collaborazione ex art. 67 c.1 lett m) TUIR con una ASD o SSD regolarmente iscritta nel registro CONI. Tale rapporto deve risultare altresì cessato, ridotto o sospeso a causa della pandemia. Si raccomanda vivamente di documentare il rapporto attraverso un contratto o lettera di incarico: questi ultimi, anche se non obbligatori sul piano formale, si sono spesso rivelati il miglior strumento per un rapido riscontro del diritto con la società Sport e Salute. La legge assume, per definizione, che tutte le collaborazioni sportive cessate entro il 31 marzo 2021 e non rinnovate, lo siano a causa della situazione sanitaria e quindi i relativi collaboratori sono ammessi al godimento del beneficio. Con riferimento, invece, ai redditi e alle indennità la cui percezione è incompatibile con il bonus essi sono tutti i redditi di lavoro (autonomo, dipendente e assimilati, pensioni), la NASPI, il RDC, il Reddito di Emergenza e il Fondo di ultima istanza. Sono incompatibili anche tutti i trattamenti di Cassa Integrazione (ordinaria, straordinaria, in deroga e FIS), le indennità previste per i professionisti e i co.co.co. in gestione separata, quelle per categorie speciali di lavoratori (stagionali del turismo, termali, agricoli, spettacolo, domestici).

12. La nostra ASD ha in locazione un locale adibito a palestra. Può confermare il ripristino del bonus locazioni da parte del Sostegni Bis?
Si, questo beneficio è stato effettivamente ripristinato dal Sostegni Bis, ma anch'esso, come il Fondo Perduto di cui si è già accennato, è fruibile solo dagli enti sportivi che svolgono anche attività commerciale. Il requisito di base è infatti, lo stesso: l'istanza potrà essere trasmessa, con successo, a condizione che il sodalizio detentore dell'immobile abbia sofferto un calo del volume di affari nel periodo che va dal 01.04.2020 al 31.03.2021 inferiore almeno del 30% rispetto a quello registrato nel paritetico periodo che va dal 01.04.2019 al 31.03.2020. L'istanza che sarà trasmessa, anch'essa tramite il Portale Fatture e Corrispettivi, genererà un credito di imposta utilizzabile in compensazione per pagare altre tasse.

13. Ma per i sodalizi che svolgono solo attività istituzionale non è previsto alcun sostegno?
Sono previsti sostegni anche per i sodalizi che svolgono sola attività istituzionale: i soggetti interessati possono verificarne le modalità sul sito del Dipartimento dello Sport che è all'uopo destinatario, per il 2021, di una maggiore dotazione di 180 milioni di euro.
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/scadenza-novembre-2020/notizie/contributi-a-fondo-perduto-per-asd-e-ssd-in-pagamento-la-prima-tranche-di-contributi/

14. Leggendo le misure di sostegno previste dal decreto "bis" si ha la netta impressione che di immediato ci sia ben poco: confermate questa sensazione?
Si, tranne i bonus sportivi e il fondo perduto, nella sua versione automatica, tutto il resto esige ancora i decreti attuativi.