18 dicembre 2021

Registro CONI: sanatoria per attività sportive e didattiche

Il Consiglio Nazionale del CONI, nella seduta di giovedì 16 dicembre 2021, ha deliberato il mantenimento dell’iscrizione e dei relativi rapporti di affiliazione delle ASD/SSD regolarmente iscritte al Registro Nazionale del CONI alla data del 31 dicembre 2021, seppur prive dell’attività sportiva e didattica da svolgersi nell’ambito istituzionale dell’organismo sportivo di appartenenza riferita al 2021. Questa attesa "sanatoria" è tesa a regolarizzare "una tantum" la posizione di numerosa società sportive che stanno con difficoltà riprendendo l'attività solo in queste settimane a causa della pandemia.


Il Consiglio Nazionale del CONI ha anche deliberato che le attività sportive e didattiche inserite nel Registro Nazionale del CONI siano considerate, anche alternativamente, ai fini della regolare iscrizione. Questa decisione, ormai inevitabile alla luce della recente sentenza della Cassazione, mette la parola "fine" ad una lunghissima battaglia condotta in primis dagli Enti di promozione Sportiva sulla natura della attività svolta dalla ASD/SSD che può essere anche solo didattica o solo sportiva dilettantistica, chiudendo un infinito capitolo di contestazioni circa la natura non competitiva delle attività di molte società sportive. Periodicamente, nel corso del 2022, verranno estratti e pubblicati sul sito del CONI i dati relativi all’attività sportiva, didattica e formativa che potrà essere svolta dalle ASD/SSD nell’ambito istituzionale dell’organismo sportivo di appartenenza; che gli inserimenti dell’attività sportiva, didattica e formativa devono avvenire nel rispetto delle modalità e tempistiche stabilite dal Regolamento di funzionamento del Registro (entro 30 giorni dal loro termine).


Ultima novità deliberata dal Consiglio Nazionale del CONI è che all’interno dei principi fondamentali degli statuti delle Federazioni viene sostituito l’articolo 7.4.8, con un nuovo comma nell’ambito del punto 12, denominato “Principio di libera prestazione delle attività sportive”: “È sancito il divieto di tesseramento anche presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti Organi di giustizia delle Federazioni e delle Discipline Associate riconosciute dal CONI, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l’eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell’organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell’Ente interessato l’illecito ai fini dell’avvio dell’azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del Coni per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato”.